Secondo me
1) Sia per gli impegni sia per i pagamenti. Storicamente l’attuale normativa ricalca quella del d.lgs. 77/1995, che, a sua volta, incorpora quanto previsto dai decreti legge che, di anno in anno, dopo la legge 142/1990 hanno un po’alla volta infranto il mito che fosse sufficiente anticipare al 31 ottobre il termine per l’approvazione del bilancio, per evitare il rischio dell’esercizio provvisorio. Tali normative sostituirono quella prevista dal D.P.R. 421/1979 (lo ricordo quasi con nostalgia, avendo iniziato a lavorare l’anno sucessivo
), che era molto più chiara e razionale, al riguardo, poiché prevedeva che gli impegni non dovessero superare quelli complessivi dell’anno precedente, mentre i dodicesimi valevano solo per i pagamenti. In un primo tempo quindi si pensò che l’impreciso termine “effettuare” le spese (allora introdotto e poi mai più modificato dal nostro sciatto legislatore), valesse per i pagamenti, quasi fosse una riedizione della precedente normativa. Già nel 1993, però, la circolare FL 20/93 così si esprimeva: “la norma esposta fa un puntuale riferimento all’aspetto della spesa, ciò non di meno si ritiene che sia strettamente consequenziale che analoga limitazione sussista per la fase di impegno e che quindi il divieto vada riferito anche all’impossibilità di impegnare e pagare mensilmente importi superiori ad un dodicesimo di quanto previsto nell’ultimo bilancio approvato”. D’altra parte, da un punto di vista interpretativo, occorre ammettere che le eccezioni previste vanno nello stesso senso, visto che “tassativamente regolate dalla legge” fa pensare agli impegni e “non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi” fa decisamente riferimento ai pagamenti.
2) Concordo con Lillo che sono definizioni simili agli elastici, che si possono tirare anche molto, ma come tutti gli elastici a tirarli troppo si rompono e, se non si sta attenti, possono far male alle mani. In un commento ho trovato citato a titolo esemplificativo: gli oneri previdenziali del personale e gli oneri fiscali, le tasse e i contributi, gli oneri finanziari per ammortamento mutui, le spese di competenza di un arco temporale inferiore all’anno quali le spese di riscaldamento (?), le spese di gestione di servizi scolastici (?).
3) Quanto ai rapporti con il pluriennale cito di sana pianta il commento di un manuale abbastanza datato (del 1996) di Marco Borghesi “l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, sul quale mi sono rinfrescato le idee anche per i punti precedenti: “Forse, però la materia avrebbe potuto essere affrontata in modo più innovativo, soprattutto se si tiene conto della natura autorizzatoria attribuita al bilancio pluriennale. In particolare, si sarebbe potuto fare riferimento a questo documento nell’ambito della gestione provvisoria, prevedendo la possibilità di effettuare spese, in assenza del bilancio annuale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale. … In sostanza, coordinando le due disposizioni sopra richiamate …si dovrebbe verificare la seguente situazione:
- nel corso dell’esercizio… si potranno assumere impegni sugli esercizi successivi…nel limite delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale;
- ad esercizio successivo già iniziato … sarà soggetto alle limitazioni di cui al … (esercizio provvisorio n.d.r.)”.
4) Per le spese d’investimento, ai tempi, l’orientamento dei comitati di controllo era restrittivo; è evidente che, data la non ri”correnza” di tali spese, occorre maggior prudenza.
Un’ultima annotazione pratica; nella sostanza, l’approvazione del bilancio… sana tutto.