Esercizio provvisorio

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ferrari.m
00mercoledì 21 novembre 2007 18:57

Articolo 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.


Dando per scontato che anche quest'anno ci sarà una norma che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio e che quindi potrebbe verificarsi l'esercizio provvisorio mi ponevo alcune domande:

1) Per "possono effettuare spese" si intende possono "impegnare" o "pagare" ?
2) Per "spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi" cosa si intende (qualcuno mi può fare degli esempi)? A me sono venuti in mente i premi assicurativi.
3) Se a dicembre aggiudico dopo regolare gara un servizio decorrente dall' 1.1.2008, con la determina di aggiudicazione impegno sul pluriennale 2008 la spesa relativa e non mi preoccupo di quando approverò il bilancio 2008, poi quando devo pagare mi attengo al contratto e non mi curo dei dodicesimi, giusto?
4) Relativamente alle spese d'investimento funziona allo stesso modo delle spese correnti (ovviamente intendo cose non comprese nel programma annuale delle opere pubbliche, ad esempio acquisto computer, ecc.)?

Grazie in anticipo a chi chiarirà i miei dubbi.
lillo1
00giovedì 22 novembre 2007 19:54
belle domande.

secondo me:
1) la formulazione letterale è quantomeno infelice, perchè lascia aperte entrambe le strade.
a me pare che,rifacendosi alla logica della norma (quella che i giuristi chiamano ratio), non si possa che fare riferimento all'impegno, posto che è quello il momento in cui nasce il vincolo contabile (e giuridico) da cui deriverà il pagamento.

mi confortano in questa tesi i seguenti passaggi dei principi contabili del 2004 (anche se non direttamente esplicativi di questo argomento), che al paragrafo 68 parlano di "autorizzazioni di spesa" in dodicesimi (e per autorizzazione intenderei impegno)
mentre al paragrafo 74 parlano espressamente di "vincolo di impegnabilità", con riferimento ai dodicesimi

68. Sono incidenti sulla copertura finanziaria i vincoli posti all’impegno di spesa dalle norme che limitano:
(a) ad un dodicesimo mensile delle autorizzazioni di spesa per
ciascun intervento dell’ultimo bilancio deliberato, nel periodo
in cui il termine per la deliberazione del bilancio sia fissato da
norme statali a scadenza successiva all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento (art. 163, comma 3, TUEL);


74. In sede di visto o parere di regolarità contabile, si procede, altresì,alla verifica della sussistenza del requisito, attestato sulle determinazioni o nel parere tecnico-amministrativo sulle proposte di deliberazione,che consente:

il superamento del vincolo di impegnabilità in dodicesimi nel
periodo di esercizio provvisorio per le spese che:
1. devono essere assolte per evitare danni patrimoniali
gravi e certi;
2. sono tassativamente regolate dalla legge;
3. non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
(b) il superamento del vincolo assoluto di non impegnabilità inmancanza di bilancio (gestione provvisoria) per le spese che:
1. conseguono ad obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi;
2. sono dovute in forza di obblighi tassativamente regolati
dalla legge;
3. devono essere assolte per evitare danni patrimoniali
gravi e certi.
(c) di impegnare spese esclusivamente per servizi espressamente
previsti dalla legge, in presenza di rendiconto deliberato
che rechi l’indicazione di debiti fuori bilancio o presenti disavanzo
di amministrazione, nelle more dell’adozione dei provvedimenti
consiliari di riconoscimento e finanziamento o di
ripiano.


2. sulle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi... beh, la fantasia è al potere. secondo me motivando adeguatamente si possono fare entrare molte cose di gestione corrente.

3. se accogliamo l'interpretazione che "effettuare spese" vuol dire impegnare, a rigor di logica se il contratto l'hai fatto nel 2007, con efficacia anche nel 2008, e con impegno sul pluriennale... nel 2008 non dovresti più avere bisogno di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 2, lett. c) del tuel ma solo di liquidare le prestazioni acquisite. e quindi te ne freghi e vai tranquillo

4. per le spese di investimento diverse dalla realizzazione di opere pubbliche... teoricamente la norma non fa distinzioni. prudentemente secondo me è opportuno non esagerare. un conto è dare esecuzione a contratti in corso, spese di funzionamento, gestione di servizi già avviati. altro è dar corso a quelle che una volta si chiamavano "spese di sviluppo".

cmq, a ben vedere tutta questa questione delle spese in dodicesimi, oltre ai dubbi già espressi da mario, da adito a non pochi dubbi dicompatibilità con l'art. 183 del tuel, nella parte in cui consente gli impegni di spesa sul pluriennale, e anche oltre.
Michele Dei Cas
00venerdì 23 novembre 2007 10:01
Secondo me
1) Sia per gli impegni sia per i pagamenti. Storicamente l’attuale normativa ricalca quella del d.lgs. 77/1995, che, a sua volta, incorpora quanto previsto dai decreti legge che, di anno in anno, dopo la legge 142/1990 hanno un po’alla volta infranto il mito che fosse sufficiente anticipare al 31 ottobre il termine per l’approvazione del bilancio, per evitare il rischio dell’esercizio provvisorio. Tali normative sostituirono quella prevista dal D.P.R. 421/1979 (lo ricordo quasi con nostalgia, avendo iniziato a lavorare l’anno sucessivo [SM=g27813] ), che era molto più chiara e razionale, al riguardo, poiché prevedeva che gli impegni non dovessero superare quelli complessivi dell’anno precedente, mentre i dodicesimi valevano solo per i pagamenti. In un primo tempo quindi si pensò che l’impreciso termine “effettuare” le spese (allora introdotto e poi mai più modificato dal nostro sciatto legislatore), valesse per i pagamenti, quasi fosse una riedizione della precedente normativa. Già nel 1993, però, la circolare FL 20/93 così si esprimeva: “la norma esposta fa un puntuale riferimento all’aspetto della spesa, ciò non di meno si ritiene che sia strettamente consequenziale che analoga limitazione sussista per la fase di impegno e che quindi il divieto vada riferito anche all’impossibilità di impegnare e pagare mensilmente importi superiori ad un dodicesimo di quanto previsto nell’ultimo bilancio approvato”. D’altra parte, da un punto di vista interpretativo, occorre ammettere che le eccezioni previste vanno nello stesso senso, visto che “tassativamente regolate dalla legge” fa pensare agli impegni e “non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi” fa decisamente riferimento ai pagamenti.
2) Concordo con Lillo che sono definizioni simili agli elastici, che si possono tirare anche molto, ma come tutti gli elastici a tirarli troppo si rompono e, se non si sta attenti, possono far male alle mani. In un commento ho trovato citato a titolo esemplificativo: gli oneri previdenziali del personale e gli oneri fiscali, le tasse e i contributi, gli oneri finanziari per ammortamento mutui, le spese di competenza di un arco temporale inferiore all’anno quali le spese di riscaldamento (?), le spese di gestione di servizi scolastici (?).
3) Quanto ai rapporti con il pluriennale cito di sana pianta il commento di un manuale abbastanza datato (del 1996) di Marco Borghesi “l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, sul quale mi sono rinfrescato le idee anche per i punti precedenti: “Forse, però la materia avrebbe potuto essere affrontata in modo più innovativo, soprattutto se si tiene conto della natura autorizzatoria attribuita al bilancio pluriennale. In particolare, si sarebbe potuto fare riferimento a questo documento nell’ambito della gestione provvisoria, prevedendo la possibilità di effettuare spese, in assenza del bilancio annuale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale. … In sostanza, coordinando le due disposizioni sopra richiamate …si dovrebbe verificare la seguente situazione:
- nel corso dell’esercizio… si potranno assumere impegni sugli esercizi successivi…nel limite delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale;
- ad esercizio successivo già iniziato … sarà soggetto alle limitazioni di cui al … (esercizio provvisorio n.d.r.)”.
4) Per le spese d’investimento, ai tempi, l’orientamento dei comitati di controllo era restrittivo; è evidente che, data la non ri”correnza” di tali spese, occorre maggior prudenza.
Un’ultima annotazione pratica; nella sostanza, l’approvazione del bilancio… sana tutto.



lillo1
00venerdì 23 novembre 2007 12:06

Volevo dire che non si capisce come mai se io oggi, 23 novembre 2007, posso impegnare anche tutto lo stanziamento esistente su un capitolo dell'esercizio 2008 previsto nel bilancio pluriennale (perché questo mi pare che sia fattibile), questa cosa invece non posso più farla il 2 di gennaio e mi devo limitare ai dodicesimi.

Se poi, come dice Michele, che ogni tanto si rifà alla storia più o meno recente per interpretare il presente (il che è sempre una buona abitudine, visti i corsi e ricorsi storici di vichiana memoria), non ci riferiamo agli impegni ma ai pagamenti… beh, francamente quale sia la logica del tutto mi pare ancora più incomprensibile…


Michele Dei Cas
00venerdì 23 novembre 2007 12:30
Appunto, come diceva Borghesi, ci sarebbe voluto un po' più di coraggio per coordinare le norme sull'esercizio provvisorio con quelle sul bilancio pluriennale. Comunque, fino al 31 dicembre puoi impegnare perché il bilancio (pluriennale) esiste dal 1 gennaio tale bilancio non esiste più perché sarà sostituito da quello del triennio successivo. Aggiungo che non ho detto (anzi che il Ministero non ha detto) che ci si riferisce ai pagamenti e non agli impegni, ma a tutti e due.
lillo1
00venerdì 23 novembre 2007 12:50
vero, l'avevo notato. ma siccome questa cosa dei pagamenti non mi convince mi è rimasta più impressa.
cmq, se la norma si riferisce sia agli impegni che ai pagamenti, in pratica i dodicesimi che posso movimentare in un mese sono due, dato che l'impegno e il pagamento possono riferirsi a vicende contrattuali diverse.
mah, comunque mi sembra una questione di lana caprina, priva di reali riflessi pratici, perlomeno se si usa il buon senso... come dice michele, se poi l'approvazioen del bilancio sana tutto...
ce ne possiamo un po' fregare?
lillo1
00domenica 25 novembre 2007 12:34
cmq riflettevo in questi giorni che il tuel è pieno zeppo di norme che diamo molto per scontate e ci riferiamo alla prassi. ma se si leggono per bene e si riflette un attimo, alla fine sorgono mille dubbi e spesso emergono delle incongruenze grosse come una casa.

ferrari.m
00domenica 25 novembre 2007 14:08
Uno dei problemi è che chi scrive le norme non è lo stesso che si trova a doverle applicare tutti i giorni.
Il secondo problema è che non c'é il tempo per studiarsi le norme parola per parola e interpretarle secondo i canoni che ci insegnano all'Università e risulta molto più semplice affidarsi alla prassi consolidata.
lillo1
00domenica 25 novembre 2007 14:13
beh, non è solo questione di tempo (anche, cmq). è che se ci si sofferma troppo, e si cerca di applicare correttamente le regole dell'interpretazione delle norme, si perde la bussola, perchè spesso non c'è sufficiente coerenza. penso all'argomento che hai aperto tu in questa sezione, ma anche al problema che ho posto io poco tempo fa su sfiducia e dimissioni del sindaco, o a quello che pose claudio l'anno scorso sulla non approvazione degli equilibri...
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