I Principi del diritto

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Piccione Malefico
00lunedì 30 novembre 2009 22:33
PROCURA FEDERALE
FIDAF – Federazione Italiana di American Football
DENUNCIA EX ART. 36 N.3
Per la SOCIETA’ Doves Bologna,
* * *
IN FATTO
I
In data 29 novembre 2008 la società DOVES BOLOGNA, riceveva via mail dalla segreteria federale copia di una sentenza, emessa a suo sfavore, dal Giudice di 1° Istanza Elena Virano. Tale sentenza condannava i Doves Bologna alla sconfitta per 8 a 0 a tavolino a favore dei LIONS BERGAMO.
Successivamente a tale comunicazione, la notifica di tale sentenza non è mai stata perfezionata nei modi richiesti dal regolamento di giustizia. Infatti, il dispositivo non è mai stato preannunciato con telegramma, né successivamente inviato per esteso, unitamente al comunicato ufficiale riportate la decisione, a mezzo di lettera raccomandata ex art.29 n.2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina. Quindi, allo stato, la sentenza è priva di efficacia.
II
Avverso a tale sentenza, la società DOVES BOLOGNA, ha presentato un’istanza di revisione. L’istanza di revisione ex art.49 del già citato regolamento è un rimedio speciale, esperibile in qualsiasi momento, anche e soprattutto decorsi i termini per l’ordinaria impugnazione.
Mancando nel regolamento l’indicazione delle formalità specifiche per il deposito dell’Istanza di revisione, la società Doves ha inviato il proprio atto, ed i documenti allegati, via mail alla segreteria federale, con la richiesta di inviarlo alla Commissione Unica d’Appello. Va precisato che l’atto era intestato all’attenzione della Commissione Unica d’Appello, dotato di sottoscrizione e data, e ne era richiesto l’invio per conoscenza anche alla Procura Federale. Alla stessa segreteria, e al Commissioner del campionato Under 21, Valerio Lorè, era contestualmente formulata una richiesta di chiarimento, qualora la notifica dell’Istanza necessitasse di ulteriori formalità.
III.
In merito a tale istanza, e nonostante i crismi dell’urgenza che la situazione ovviamente richiedeva, nulla veniva più comunicato alla società Doves fino alla data del 29 novembre 2009. In tale data, il Commissioner e Consigliere Valerio Lore, inviava alla società DOVES BOLOGNA, la “decisione” che si allega, emessa dalla Commissione Carte Federali, organo ausiliare del Consiglio della Federazione. Tale provvedimento, oltre a riportare una falsa rappresentazione dei fatti, dichiarava inammissibile l’istanza di revisione presentata dalla società DOVES.
IV
Dal testo del provvedimento dalle circostanze in cui è stato elaborato si deducono alcune importanti evidenze:
- L’istanza della Società Doves non è mai stata inviata alla Commissione Unica d’Appello;
- Parimenti l’Istanza della società Doves non è mai stata inviata alla Procura Federale
- Il Consiglio direttivo della Federazione ha arbitrariamente trattenuto l’istanza ed i documenti allegati e li ha invece indirizzati alla Commissione Carte Federali, un organo esecutivo e non giurisdizionale
- La suddetta Commissione, con l’avvallo del Consiglio, ha arbitrariamente deciso di non inviare l’istanza alla Commissione Unica d’Appello, formulando essa stessa un giudizio in sostituzione di quest’ultima.

IN DIRITTO
V
Dalla narrativa emergono chiaramente numerose e reiterate violazioni dei regolamenti federali ascrivibili singolarmente ed in concorso fra loro al Consigliere Valerio Lore ed ai membri della Commissione Carte Federali, il vicepresidente Fabio Fiordoro e l’avv. Facci. A tali violazioni possono aver concorso altri membri del Consiglio e della Segreteria Federale.
In particolare si segnala la violazione dell’art. 34 n.5 dello statuto federale che sancisce “…il principio d’impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto alla difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la revisione.” La mancata trasmissione dell’istanza di revisione depositata dalla Società Doves presso la segreteria federale, all’autorità giudiziaria competente è quindi una palese e plateale lesione dei diritti d’impugnativa, di difesa e di revisione che lo statuto garantisce alla suddetta società.
VI
Si evidenzia che sia l’invio dei documenti presso la Commissione Carte Federali, e la successiva “decisione” di quest’ultima sono atti illegittimi. La Commissione Carte Federali è, infatti, una Struttura federale o Commissione di Settore introdotta e disciplinata dall’art. 46 dello Statuto. La suddetta Commissione è quindi un organo dell’esecutivo federale e non un organo giurisdizionale. Lo Statuto federale riconosce, infatti, la qualifica di organo giurisdizionale unicamente al Giudice Sportivo Nazionale, alla Commissione Giudicante, alla Commissione Unica d’Appello e al Procuratore Federale, individuati dagli art. 35 e ss. dello stesso statuto.
Le competenze delegate dal Consiglio Federale alla Commissione Carte Federali, e specificatamente individuate dall’art. 26, n.2 lettera y (interpretazione autentica delle norme dei Regolamenti Federali), non attribuiscono e nulla hanno a che vedere con una funzione giurisdizionale. A norma dell’art. 49 n.6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, l’unico organo giurisdizionale, a cui è riconosciuto il potere di accertare l’eventuale inammissibilità di un’istanza di revisione è la Commissione Unica d’Appello, a cui detta istanza deve essere originariamente rivolta.
VII.
Per mero tuziorismo si ricorda che qualora l’ammissibilità di uno strumento d’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, o più semplicemente l’esercizio del diritto alla difesa fosse condizionato da un vaglio preventivo di un organo del potere esecutivo, ci troveremmo di fronte ad una palese violazione dei principi costituzionali. Segnatamente l’art. 24 (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. … omissis … La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.) e l’art. 25 (Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.). Tali principi sono esplicitamente richiamati dall’art.34 n.1 dello Statuto di FIDAF.
Tutto ciò premesso e con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, la Società DOVES Bologna, in persona del presidente Giacomo Giovannetti, sporge
FORMALE DENUNCIA
Presso la Procura Federale Fidaf nei confronti di :
Valerio Lore, Consigliere Federale e Commissioner per il campionato Under 21 – 2009
Fabio Fiordoro, vicepresidente della FIDAF e membro della Commissione Carte Federali
Avv. Facci (da identificarsi in sede d’indagine) membro della Commissione Carte Federali,
tutti domiciliati per l’ufficio presso la sede della FIDAF in Roma, via dell’Aniene n. 14.
La società DOVES chiede l’apertura di un’indagine ex art. 36 n.3 del regolamento di giustizia e disciplina, al fine di accertare ogni violazione di norme regolamentari compiuta dai sunnominati o da altri, in concorso o individualmente, in riferimento ai fatti di cui in narrativa. Agli esiti di tale indagine la società Doves chiede di istruire una procedura di deferimento ex art.37 dello stesso regolamento, a carico dei sunnominati, e di tutti coloro che in concorso, o individualmente si siano resi colpevoli delle accertate violazioni, sempre in riferimento ai fatti di cui in narrativa.


Il documento in epigrafe ci fornisce alcuni interessanti spunto di riflessione. Il rispetto delle regole è certamente importante, ma prima di questo è importante la certezza delle regole …. la certezza del diritto. La legge deve essere certa ed uguale per tutti, per chi a torto e per chi a ragione, per i buoni o come per i cattivi. Anzi è proprio a tutela di tutti e per punire questi ultimi che la legge deve certa e non mutabile. Altrimenti come si può decidere ciò che è giusto e ciò è sbagliato … e di conseguenza punire chi sbaglia ?
A tutti deve essere dato il diritto di difendersi agli innocenti come ai colpevoli. A questi più che agli altri deve essere garantito il diritto di difendersi … poiché altrimenti come si può avere certezza della loro colpevolezza?
Tutti devono essere uguali davanti alla legge e sottomettersi ad essa … i singoli ed i gruppi, i deboli come i forti, chi non conta niente come chi ha tanto potere. I primi a sottomettersi e a rispettare la legge sono coloro che sono chiamati ad amministrala, ed immediatamente dopo coloro ai cui è demandato la gestione del bene comune …. e anche questo deve avvenire nel rispetto delle regole. Qualora questo non avvenga, qualora ci sia qualcuno che pensi di potersi porre al di sopra delle regole per l’ufficio di cui è investito, per la carica che ricopre … per il potere che ha … allora si è agli albori di una dittatura. Non importa se chi si pone al di sopra delle regole lo faccia pensando di tutelare il bene comune, non importa se lo fa perché pensi di sapere meglio degli altri cosa è giusto fare …. chiunque si pone al di sopra delle regole, e le sostituisce con la propria volontà , qualsiasi intento abbia … è un dittatore o si prepara a diventarlo.
Due anni fa il popolo del football Italiano ha compiuto una rivoluzione. Quello che si voleva con questa rivoluzione era democrazia, rappresentatività, certezza delle regole, eguaglianza di tutti davanti a queste … e soprattutto non avere più qualcuno che, pensando di sapere cosa era meglio per tutti, decidesse per tutti.
A questo punto mi chiedo che cosa è rimasto di quella rivoluzione quando le regole non sono più certe e possono essere cambiate o ignorate a suo piacimento da chi detiene il potere, non si è più tutti uguali e non si hanno più gli stessi diritti davanti alla legge (anzi i cattivi hanno meno diritti degli altri) … e qualcuno, nell’interesse e per il bene di tutti, si premette di decidere chi e come (colpevole o innocente non importa) può esercitare il proprio diritto di chiedere giustizia.

Fabrizio Fiori

Allenatore giovanili Doves
Piccione Malefico
00lunedì 30 novembre 2009 22:44
correzione la data della sentenza è 17 ottobre
LORDLUTORTITUS
00martedì 1 dicembre 2009 16:21
Per un amico: Nota orario e data.. please ..
Che non si dica in giro che io so' le cose per occultamento o per chissachecosa.
JB6
00martedì 1 dicembre 2009 17:18
ahahahahah.
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