Indennità di missione degli amministratori

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ferrari.m
00martedì 24 marzo 2009 08:56
Pubblicato il decreto ministeriale.

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 febbraio 2009


Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli
amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
Visto l'art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
Finanziaria 2008, recante la modifica dell'art. 84 del citato Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con la
previsione della sostituzione dell'indennità precedentemente
percepita dagli amministratori locali in caso di missione
istituzionale fuori dal capoluogo dell'ente di appartenenza, con un
rimborso forfetario onnicomprensivo;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali nella seduta del 3 dicembre 2008;

Decretano:


Art. 1.
Oggetto


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del
proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha
sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.
2. Il rimborso forfetario onnicomprensivo tiene conto delle spese,
diverse da quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori degli
enti locali in occasione delle missioni istituzionali svolte nel
territorio nazionale o all'estero.



Art. 2.
Misure del rimborso per missioni
nel territorio nazionale


1. In occasione di missioni istituzionali svolte, nell'ambito del
territorio nazionale, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede
l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta
il seguente rimborso forfetario:
a) euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con
pernottamento;
b) euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e
che prevedano un pernottamento;
c) euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6
ore;
d) euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi
distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il
viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1,
lett. d), e' derogato in presenza di apposita dichiarazione
dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta
consumazione di un pasto.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.



Art. 3.
Misure del rimborso per missioni
fuori dal territorio nazionale


1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio
nazionale, le misure del rimborso previste dall'art. 2 possono essere
incrementate, con atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un
importo del 15%. Tale incremento, anche se già deliberato, non si
applica agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità
interno, agli enti dissestati e agli enti in condizione deficitaria
strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
2. In assenza di specifica deliberazione l'ente locale applica le
medesime misure di cui all'art. 2, comma 1.
3. Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale che
non prevedano il pernottamento si applicano le misure previste
all'art. 2, comma 1, lettere c) e d).
4. Le missioni effettuate nel territorio della Repubblica di San
Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono equiparate a
quelle svolte nel territorio nazionale.



Art. 4.
Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali


1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 2,
comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria
autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei
rimborsi.
2. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria
strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli
importi dei rimborsi di cui agli articoli 2 e 3.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
lillo1
00sabato 28 marzo 2009 14:11
Re:
ferrari.m, 24/03/2009 8.56:

Pubblicato il decreto ministeriale.

Art. 1.
Oggetto


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del
proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha
sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.
2. Il rimborso forfetario onnicomprensivo tiene conto delle spese,
diverse da quelle di viaggio,
sostenute dagli amministratori degli
enti locali in occasione delle missioni istituzionali svolte nel
territorio nazionale o all'estero.






il che vuol dire che le spese di viaggio si rimborsano a parte?
con il solito criterio del quinto del costo della benzina?


ferrari.m
00sabato 28 marzo 2009 23:15
Re: Re:
lillo1, 28/03/2009 14.11:




il che vuol dire che le spese di viaggio si rimborsano a parte?
con il solito criterio del quinto del costo della benzina?





Il criterio di 1/5 del litro di benzina per km è sicuramente obbligatorio per i consiglieri (art. 77-bis, comma 13, del D.L. 112/2008), per i membri della Giunta e il Sindaco potrebbe valere anche il riferimento alle tabelle ACI.


Michele Dei Cas
00lunedì 30 marzo 2009 09:03
Le maggiori spese le metteremo in deduzione alla deduzione dei tagli costi politica?
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