MINISONDAGGIO: E' MEGLIO LA "CRIMEN SOLLICITATIONIS" O IL DDL MASTELLA DETTO ANCHE "LEGGE-BAVAGLIO"?

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INES TABUSSO
00giovedì 31 maggio 2007 10:30
ESPRIMETE LA VOSTRA PREFERENZA!
RISPONDETE AL MINISONDAGGIO DI OBLO':
E' MEGLIO LA "CRIMEN SOLLICITATIONIS" O IL DDL MASTELLA DETTO ANCHE "LEGGE-BAVAGLIO"?


CONFRONTATE E VOTATE:




SUPREMAE SACRAE CONGREGATIONIS SANCTI OFFICII
AD OMNES PATRIARCHAS, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS "ETIAM RITUS ORIENTALIS"
INSTRUCTIO DE MODO PROCEDENDI IN CAUSIS SOLLICITATIONIS

leggete i paragrafi 11, 12, 13, 14, visualizzando al seguente indirizzo internet il testo dell'Istruzione dell'allora Congregazione del Sant'Uffizio su come procedere nei casi di 'crimen sollicitationis':

www.cesnur.org/2007/Crimen_1962.pdf



IN PARTICOLARE leggete a pagina 8 del testo, al paragrafo 13:

"Iuramentum de secreto servando praestare hisce in causis semper debent etiam accusatores seu denuntiantes et testes; nulli tamen hi subiiciuntur censurae, nisi forte aliqua in ipso accusationis, depositionis vel excussionis actu iisdem expresse comminata fuerit".




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Ddl Camera 1638 - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto".

(...)


Art. 21.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

"Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente comma ed all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni";

c) al primo comma dell'articolo 684, le parole: "o a guisa d'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto";

c-bis) al primo comma dell'articolo 684, le parole da: "con l'ammenda" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro".

d) dopo il primo comma dell'articolo 684 è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36".





VEDI:
www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idCat=311&idA...



[Modificato da INES TABUSSO 31/05/2007 12.37]

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