Prelazione del conduttore su immobili a uso non abitativo

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Commissario Maigret
00giovedì 28 agosto 2003 09:14
Spetta al conduttore solo in caso di vendita e non in caso di permuta; così afferma la Cassazione Civile nella Sentenza 6867 del 6 maggio 2003.

"In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l'istituto della prelazione e quello del riscatto, contemplati dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 per il caso di " trasferimento a titolo oneroso del bene locato ", costituendo limitazioni delle facoltà del proprietario, non sono estensibili in via analogica, e pertanto trovano applicazione nella sola ipotesi di vendita dell'immobile locato, e non anche nell'ipotesi della permuta, all'interno della quale manca anche la possibilità, per il conduttore, di offrire condizioni esattamente uguali a quelle comunicategli."


Inoltre, secondo la Cassazione, nella sentenza n° 6882 del 6 maggio 2003, "Il diritto di riscatto che spetta al conduttore dell'immobile oggetto di compravendita, ex art. 39, comma primo, della legge n. 392 del 1978, va esercitato con riferimento al prezzo formalmente dichiarato nel contratto definitivo di alienazione, rimanendo del tutto irrilevante che tale prezzo risulti anche notevolmente inferiore rispetto a quello effettivamente convenuto dalle parti. Una tale disciplina persegue infatti perspicacemente lo scopo di sanzionare le prassi contrattuali volte, attraverso la simulazione del prezzo, ad eludere il pagamento degli oneri fiscali effettivamente dovuti."





[Modificato da Commissario Maigret 28/08/2003 9.16]

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