RENATO FARINA SOSPESO PER 12 MESI

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INES TABUSSO
00venerdì 29 settembre 2006 20:11


DAL SITO DELL'"OSSERVATORIO SULLA LEGALITA' E SUI DIRITTI":


www.osservatoriosullalegalita.org/
NEW del 29 settembre 2006
Sismi : Farina sospeso per 12 mesi . FNSI , scandaloso
di osservatoriosullalegalita.org

Il giornalista Renato Farina, reo confesso di rapporti col Sismi, e' stato sospeso per 12 mesi dalla professione, con delibera dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Altre proposte di maggiori sanzioni non hanno ottenuto la maggioranza dei voti. FNSI e alcune sue componenti hanno parlato di scandalo o chiesto al Consiglio dell'Ordine lombardo di dimettersi.

Il Consiglio ha dichiarato di aver "valutato sia la personalità di Farina (incensurato sul piano deontologico) sia il prezzo devastante che lo stesso ha già pagato sul piano dell’immagine e della credibilità dopo l’esplosione dello scandalo; prezzo, che comprende anche gli insulti ai suoi familiari" ed ha argomentato che "Nella moderna società dell’informazione, i mezzi mediatici sono in grado di incidere profondamente sul decoro e sulla dignità di una persona (ed è quello che è avvenuto con Farina bersagliato da una campagna denigratoria senza confronti). La sanzione massmediatica è più incisiva e afflittiva oggi della stessa pena o della stessa sanzione disciplinare soprattutto quando il protagonista è un professionista".

Secondo la Federazione Nazionale della Stampa si tratta invece di una sanzione "scandalosa e ridicola", visto che Farina e' reo confesso di aver collaborato con il Sismi, ed essa delegittima "di fronte alla categoria e all’opinione pubblica lo stesso ruolo e la funzione dell’organismo di autogoverno deontologico dei giornalisti". Secondo il sindacato dei giornalisti, "Renato Farina andava radiato dall’Ordine e non sospeso per 12 mesi".

L'FNSI nota che "Farina è stato regolarmente retribuito dai Servizi Segreti ed ha compiuto atti tendenti a orientare l’informazione del suo giornale sia sul caso Abu Omar sia relativamente alle falsità rispetto al ruolo dell’attuale Presidente del Consiglio Romano Prodi. E nonostante ciò ha continuato a scrivere editoriali per il giornale di Vittorio Feltri. A questo punto occorre che i giornalisti italiani riflettano seriamente su una istituzione che, in questo caso, tende a giustificare comportamenti inaccettabili di iscritti, con uno sconto di pena motivato da una presunta, inesistente, gogna mediatica, specie nei confronti di un reo confesso, con la singolare tesi che la sanzione mass mediatica sia più incisiva della stessa pena disciplinare".

Il sindacato dei giornalisti proporra' al Consiglio Nazionale dell’Ordine di chiedere alla Procura della Repubblica di Milano di opporre appello alla sentenza dell’Ordine della Lombardia, perché sia possibile che lo stesso Ordine Nazionale possa comminare una sanzione molto più incisiva.

Nuova Informazione parla di "Una sentenza sconcertante che suscita sdegno e vergogna". "Sappiamo che la decisione dell’Ordine lombardo è stata sofferta e ha provocato divisioni - afferma la nota della componente del sindacato dei giornalisti - Ma alla fine contano le decisioni. E quella presa dall’Ordine lombardo è offensiva per tutti i giornalisti onesti. E’ stata scritta una brutta pagina della storia del giornalismo italiano.... A questi consiglieri non rimane che una scelta: quella di dimettersi".

L'istruttoria e' durata quasi tre mesi. Vi era coinvolto anche il giornalista professionista Claudio Antonelli, che e' stato assolto.

Speciale libera informazione

Caso Abu Omar e voli CIA

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NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org




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IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA:

www.odg.mi.it/docatts/farina-antonelli-delibera-28set06.rtf




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DAL SITO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA:

L’istruttoria è durata meno di tre mesi

Giornalisti e Sismi
Renato Farina sospeso per 12 mesi.
Claudio Antonelli assolto

Il Consiglio ha valutato sia la personalità di Farina (incensurato sul piano deontologico) sia il prezzo devastante che lo stesso ha già pagato sul piano dell’immagine e della credibilità dopo l’esplosione dello scandalo; prezzo, che comprende anche gli insulti ai suoi familiari. Nella moderna società dell’informazione, i mezzi mediatici sono in grado di incidere profondamente sul decoro e sulla dignità di una persona (ed è quello che è avvenuto con Farina bersagliato da una campagna denigratoria senza confronti). La sanzione massmediatica è più incisiva e affittiva oggi della stessa pena o della stessa sanzione disciplinare soprattutto quando il protagonista è un professionista.


Pubblichiamo la parte finale della delibera disciplinare:
8. L’audizione di Renato Farina del 28 settembre 2006 e la decisione.
Renato Farina, assistito dagli avvocati Grazie Volo e Cristiano Bianchini, è comparso davanti al Consiglio nella seduta del 28 settembre 2006. Ha confermato il contenuto del suo articolo (su “Libero”) dell’8 luglio (di cui al punto 3). Nella memoria depositata dall’avv. Volo si legge: “Nell’ambito del rapporto con il Sismi Farina ha accettato dei rimborsi”.
La confessione pubblica di Farina, confermata davanti al Consiglio, ha consentito al Consiglio stesso di superare la questione posta dall’articolo 58 della legge professionale 69/1963 secondo il quale i procedimenti disciplinari debbano essere sospesi in presenza di un’inchiesta penale (quella nella quale sono coinvolti sia Farina sia Antonelli).
Il Consiglio ha respinto la proposta di patteggiamento della sanzione prima a 2 mesi, poi a 4 e 6 mesi.
La gravità dei fatti addebitati a Farina (compreso quello di avere carpito la buona fede del redattore praticante Antonelli) non hanno consentito di accogliere le proposte.
Il Consiglio ha valutato sia la personalità di Farina (incensurato sul piano deontologico) sia il prezzo devastante che lo stesso ha già pagato sul piano dell’immagine e della credibilità dopo l’esplosione dello scandalo; prezzo, che comprende anche gli insulti ai suoi familiari. Nella moderna società dell’informazione, i mezzi mediatici sono in grado di incidere profondamente sul decoro e sulla dignità di una persona (ed è quello che è avvenuto con Farina bersagliato da una campagna denigratoria senza confronti). La sanzione massmediatica è più incisiva e affittiva oggi della stessa pena o della stessa sanzione disciplinare soprattutto quando il protagonista è un professionista.
Farina ha tradito la professione giornalistica, asservendola al Sismi con il quale, almeno dal 2004, ha mantenuto un rapporto costante. Gravissimo l’episodio dell’intervista “pilotata” a due magistrati dell’Ufficio del Pubblico Ministero di Milano. Farina ha compromesso la sua dignità e quella dell’Ordine al quale appartiene, ferendo anche il rapporto di fiducia che deve esistere tra stampa e lettori.
Il Consiglio ritiene che Claudio Antonelli vada assolto, perché ha collaborato con il suo vicedirettore all’oscuro dei rapporti di quest’ultimo con il Sismi. Anche i direttori Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti ignoravano l’occulta attività di Farina.
Il Consiglio respinge le argomentazioni dei legali secondo le quali Farina non può “rendere dichiarazioni sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda” con una conseguente limitazione del suo diritto di difesa. Farina, invece, si è difeso con ampia libertà davanti al Consiglio, ha presentato proposte di patteggiamento, ha presentato una memoria (di 6 pagine) nella seduta del 28 settembre nel tentativo di giustificare due articoli: il primo sul “caso Abu Omar” del 14 maggio e il secondo del 9 giugno dal titolo “Sorpresa, dietro le missioni Cia il visto Prodi”. Nella sua memoria, Farina precisa che la Commissione Ue (guidata da Prodi) è “implicata direttamente in termini statutari”. Una versione, questa, che non ha convinto il Consiglio se è vero che “l’atto politico di aiuto reciproco in casi di “removals” esiste ed è stato concordato a livello di consiglio d’Europa allora presieduto dalla Grecia”. Il Consiglio è giudice dei comportamenti dei giornalisti. In questo caso il Consiglio era chiamato semplicemente a valutare se il rapporto di Farina con il Sismi fosse coerente con le prescrizioni deontologiche fissate negli articoli 2 e 48 della legge professionale in presenza peraltro di una norma (articolo 7, primo comma, della legge 801/1977) che vieta ai giornalisti di collaborare con i servizi segreti. La risposta è negativa: Farina ha violato pesantemente le norme deontologiche fissate nella legge professionale. Farina ha tenuto un atteggiamento processuale “ammissivo” peraltro confermato dalla proposta di patteggiamento a una sanzione da 2 a 6 mesi. Il Consiglio, infine, nega ogni valore alla pretesa giustificativa di Farina di combattere una guerra personale contro l’Islam e pertanto di avere aiutato il Sismi in tale contesto;

PQM

il Consiglio, valutate le prove raccolte e le audizioni di Antonelli e Farina,
delibera
a) di infliggere la sanzione della sospensione di 12 mesi al giornalista professionista Renato Farina. Dice l’articolo 54 della legge 69/1963: “La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale”;
b) di assolvere il giornalista professionista Claudio Antonelli.

Nota. Hanno partecipato alla seduta 8 consiglieri su 9. La maggioranza era di 5 voti. Nessuna sanzione (radiazione o sospensione di 12 mesi) ha raggiunto il quorum dei 5 voti. E’ passata così la sanzione meno grave nel rispetto del principio generale del favor rei. In caso di parità di voti, generalmente prevale il voto del presidente, ma non quanto si decide sulle persone come in questo caso. Il Consiglio seguirà con attenzione le vicende processuali legate al caso Abu Omar e a “Spiopoli”. Eventuali fatti nuovi a carico di giornalisti saranno oggetto di altre istruttorie disciplinari.

La presente deliberazione è «di immediata efficacia in quanto atto di natura amministrativa» (Cass., sez. un. civ., sentenza n. 9288/1994). (Si veda anche parere dell’Ufficio VII della Direzione generale Affari civili e libere professioni del Ministero di Giustizia 27 febbraio 1998; prot. 7/36004002/F007/744/U)


Così deciso in Milano il 28/9/2006
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