Visita fiscale difficile giustificazione dell’assenza

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cicolex
00martedì 21 settembre 2004 08:41
L'assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo, non può considerarsi giustificata se non per motivi molto seri, tali da impedire lo svolgimento delle attività che hanno determinato l'assenza in orari diversi.

La sentenza n. 4247/2004 della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, conferma un principio ormai consolidato, ma non molto noto, in materia di reperibilità del lavoratore in malattia.

Nel caso in esame il lavoratore aveva inoltrato con successo un ricorso al Tribunale di Lecce, in quanto l'INPS non gli aveva riconosciuto l'indennità economica di malattia. La sentenza del Tribunale veniva però impugnata davanti la Corte di Appello con uguale successo, ma qui in senso sfavorevole al lavoratore. Questi ricorreva dunque alla Suprema Corte, che confermava la decisione di secondo grado.

Il motivo di impugnazione era quello dell'urgenza e della conseguente indifferibilità dell'adempimento che aveva determinato l'assenza: Il ricorrente era affetto da ipertensione arteriosa ed era già stato in precedenza ricoverato per tale patologia e il motivo dell'assenza era quello della necessità di sottoporsi ad una visita di controllo per la misurazione della pressione arteriosa.


La Corte ha osservato, anche citando precedenti decisioni, che per giustificare l'assenza, sussistono sia la necessità dell'adempimento, sia l'impossibilità di svolgerlo in orari che non siano quelli delle fasce di reperibilità. L'onere di provare tali circostanze è a carico del lavoratore

Secondo i giudici della Corte “la misurazione della pressione come attività di controllo di una patologia, era certamente programmabile e, poiché gli orari dell'ambulatorio medico andavano anche oltre quelli delle fasce di reperibilità, la prova degli elementi a sostegno della assenza giustificata non è stata, né poteva essere fornita”.
Va osservato che sebbene il caso in questione riguardasse la corresponsione da parte dell'INPS dell'indennità economica di malattia, il discorso è valido anche in relazione a eventuali elementi probatori per il licenziamento per “giusta causa”.

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