assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario

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Commissario Maigret
00lunedì 1 dicembre 2003 10:48
CASSAZIONE CIVILE - Sentenza 12705 del 29 agosto 2003

(Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti -abitazione - assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario - terzo successivo acquirente del bene - rispetto del godimento dell'assegnatario, nei limiti temporali di opponibilità del provvedimento di assegnazione - configurabilità - portata - conseguenze - obbligo di pagamento di corrispettivo da parte del beneficiario di tale godimento - configurabilità - esclusione - fondamento)
(Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - in genere - assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario - terzo successivo acquirente del bene - rispetto del godimento dell'assegnatario, nei limiti temporali di opponibilità del provvedimento di assegnazione - configurabilità - portata - conseguenze - obbligo di pagamento di corrispettivo da parte del beneficiario di tale godimento - configurabilità - esclusione - fondamento.)



Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ai sensi degli artt. 155, comma quarto, cod. civ. - in tema di separazione personale -, e 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - in tema di divorzio -, il terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento di assegnazione è tenuto, negli stessi limiti di durata (nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, nel caso di trascrizione, anche oltre i nove anni) nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli. Ne consegue che è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell'istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, ed inciderebbe direttamente sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio.




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