diritto di recesso su acquisto di beni mobili

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lillo1
00lunedì 1 settembre 2003 21:17
premesso che ho la certezza di avere inserito questo quesito sabato 30/8, ma ora non lo trovo più da nessuna parte (tipico caso di rimbecillimento precoce), lo ri-scrivo, con la preghiera che, se lo vedete da un'altra parte ... fate finta di niente.
allora, la domanda era: nel caso di acquisto di un elettrodomestico in un grande magazzino (tipo Trony, Unieuro ecc..), se uno si accorge, a casa, dopo aver spacchettato l'acquisto, che lo stesso non ha le caratteristiche richieste al commesso di turno, e per il quale il predetto commesso aveva dato ampie assicurazioni, esiste un diritto a recedere e ad avere rimbrosati i soldi? nel caso di sì (dubito!) come si deve fare ? cico, conto su di te ... e anche su tutti gli altri, ovviamente !
Antosenior
00martedì 2 settembre 2003 08:36
In teoria, il diritto di recesso esiste se il bene non ha le caratteristiche richieste.
Il problema deriva dalla dimostrazione dell'errore del commesso. Se quest'ultimo ammette la sua "svista", il supermercato sarà tenuto a rimborsare il prezzo pagato o a sostituire il bene.
Se il commesso non "ricorda", bisogna dimostrare la difformità del bene rispetto alle richieste (ad es. ordine via fax, appunti redatti dallo stesso commesso, ecc...).
cicolex
00martedì 2 settembre 2003 09:16
Antonio ha ben descritto la problematica che ricade esclusivamente nell'ambito "probatorio".
L'articolo del Codice Civile che disciplina tale fattispecie è l'art. 1497.
Il problema consiste, come già detto, nel dimostrare "le qualità" promesse. Sarebbe sufficiente che alla proposta fosse stato presente un teste.
Attenzione inoltre ai termini di decadenza delle "denuncia": 8 giorni dalla scoperta.
lillo1
00martedì 2 settembre 2003 11:21
grazie 1000. Ovviamente la denuncia va fatta per iscritto ...
Antosenior
00martedì 2 settembre 2003 12:03
Non è necessario un atto scritto per denunciare, anche se può essere opportuno per fare in modo che la "denuncia" abbia data certa.
scanners
00martedì 2 settembre 2003 12:09
Io terrei d'occhio anche il D. Lgs. 2.2.2002 n. 24, attuativo della Direttiva CEE 1944/44/CE, il quale prevede, tra l'altro, che il venditore è tenuto a consegnare al consumatore beni che siano conformi alla descrizione fatta al consumatore stesso.
In caso di dfetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spesa, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
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