donazione

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lillo1
00venerdì 11 giugno 2004 12:29
il comune ha deciso di donare un automezzo che non usa alla locale associazione Anti incendi Boschivi (AIB)
devo fare urgentissimamente il contratto.
siccome non ho mai fatto un atto di donazione, quali sono le cose che bisogna assolutamente sapere in proposito?
mi pare che i testimoni ci devono essere obbligatoriamente, le parti non possono rinunciarvi, come invece si fa negli altri contratti.
ma più in là di questo non so andare.
per registrazione e trascrizione valgono le regole solite?
help!
cicolex
00venerdì 11 giugno 2004 12:40
Il contratto di donazione deve essere fatto per atto pubblico, con due testimoni, sotto pena di nullità (art. 782 c.c. e art. 48 della L. 9/13).
Per maggiori delucidazioni chiamo il Comm. [SM=g27823]
lillo1
00venerdì 11 giugno 2004 12:43
Re:

Scritto da: cicolex 11/06/2004 12.40

Per maggiori delucidazioni chiamo il Comm. [SM=g27823]




infatti, confidavo in lui... [SM=g27823] , ma è un po' che non lo vedo in giro...

grazie anche a te, cmq...
marco panaro
00venerdì 11 giugno 2004 12:48
Riporto dal sito dei notai...


Aspetti fiscali

Principi generali
Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei "100 giorni").

Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.

In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:
- imposta ipotecaria (per la trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale (per la volturazione dell'atto al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.

Tuttavia, queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa".

Se, invece, tra donante e donatario non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non si tratti neppure di parenti (si pensi alla donazione tra due conviventi oppure a quelle tra un coniuge e i figli di primo letto dell'altro coniuge, ovvero alle donazioni a favore di affini – suocero, nuora) la donazione è tributariamente rilevante, con le seguenti precisazioni:

- si paga la normale imposta di registro per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia (prima 350 milioni di lire ora 180.759,91 euro), con le aliquote proprie dei beni donati (e così, per esempio, il 7% se si tratta di edifici, l'8% se si tratta di aree edificabili, il 15% se si tratta di terreni agricoli) - vedere "Compravendita immobiliare". Va precisato inoltre che se il donatario è una persona portatore di handicap riconosciuto grave, si applica il limite di franchigia di lire 1 miliardo pari ad euro 516.456,90 sul valore della quota donata;

- si paga il 3% di imposta ipotecaria e catastale sull'intero valore donato (quindi senza tenere conto della franchigia), a meno che, anche qui, non ricorrano i presupposti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa", ipotesi nella quale il carico di queste imposte si limita a complessivi Euro 258,22.

Occorre, poi, verificare se, a tali donazioni, per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia, trovino applicazione le agevolazioni previste in tema di atti a titolo oneroso: vi sarà sicuramente di ausilio il vostro notaio.

La donazione a soggetti diversi da persone fisiche può presentare aspetti peculiari dal punto di vista fiscale: il notaio potrà illustrarvi al meglio quale normativa si applichi e se siano o meno previste esenzioni, anche laddove il valore di quanto donato superi la c.d. franchigia. [per es. donazioni a favore di Stato, regioni, province e comuni, enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio,la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità i pubblica utilità, nonché a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); ovvero donazioni effettuate a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli testé elencati, purché perseguano una finalità di pubblica utilità].

Non sono soggetti ad imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

Il notaio potrà inoltre illustrarvi in che modo ed in che limiti le agevolazioni, esenzioni e riduzioni di imposta, già previste dal t.u. del 346/1990 ai fini dell’imposta di donazione, trovino ora applicazione nelle donazioni effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta o entro il quarto grado.

Quanto alle donazioni c.d. indirette, se fatte al coniuge, ai parenti in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, sono totalmente detassate, collegate o meno che siano ad un trasferimento oneroso, mentre, se effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta o entro il quarto grado, sono sicuramente detassate nell’ipotesi in cui il valore attribuito a ciascun beneficiario non superi l’importo della franchigia; per importi superiori a detta franchigia, si pongono problemi interpretativi che solo il notaio, esperto in materia, potrà risolvere.

La riforma (legge n. 383/2001) non modifica, invece, in alcun modo, l’imposizione sul valore aggiunto degli atti di donazione, applicabile in quanto gli stessi realizzino una destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa (cfr. l’art. 2, comma 2, nn. 4) e 5), del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633). Ne consegue che in caso di donazione da imprenditore al coniuge, a parenti in linea retta o altri parenti entro il quarto grado, si applica l’imposta sul valore aggiunto con le aliquote corrispondenti alla tipologia dell’operazione effettuata. Per l’individuazione delle ipotesi di ricorrenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di applicazione dell’Iva, fate riferimento al vostro notaio di fiducia.

Per i riflessi dell'atto donativo, rispetto alla materia delle plusvalenze da cessione, trattasi di problemi molto tecnici da discutere con il notaio.
lillo1
00venerdì 11 giugno 2004 13:05
ma in questo caso la donazione non riguarda un bene immobile, ma un bene mobile registrato. quindi la voltura si fa al p.r.a, perciò secondo me non c'è bisogno di trascrivere in conservatoria.
credo però che l'atto vada registrato allufficio del registro, in quanto atto pubblico...
boh.
Clubi
00venerdì 11 giugno 2004 13:23
e dici bene.

L'atto va registrato (Serie 1), non va trascritto, ma va volturato al PRA.

Per quanto riguarda la donazione, una volta fatta con atto pubblico e alla presenza dei testimoni (maggiorenni, che sappiano leggere e scrivere, capaci e non interessati all'atto) non sussiste alcun altro problema.

Le novità fiscali interessano infatti solo i beni immobili.

Salutoni

(il tutto senza voler minimamente togliere lavoro al mitico Commissario).
lillo1
00venerdì 11 giugno 2004 13:29
Re:

Scritto da: Clubi 11/06/2004 13.23
e dici bene.

L'atto va registrato (Serie 1), non va trascritto, ma va volturato al PRA.

Per quanto riguarda la donazione, una volta fatta con atto pubblico e alla presenza dei testimoni (maggiorenni, che sappiano leggere e scrivere, capaci e non interessati all'atto) non sussiste alcun altro problema.

Le novità fiscali interessano infatti solo i beni immobili.

Salutoni

(il tutto senza voler minimamente togliere lavoro al mitico Commissario).




grazie 1000![SM=g27823]
... il riferimento al comm non era per "svilire" altri esperti in materia... ci mancherebbe!
lillo1
00venerdì 11 giugno 2004 13:32
approfitto della pazienza per un'ultima (forse) domanda:
l'imposta di registro è in misura fissa?
ferrari.m
00venerdì 11 giugno 2004 13:38
Alt!
Se il bene è considerato di "modico valore" in rapporto alle condizioni economiche del donante (art.783 c.c.) per i beni mobili è sufficiente la tradizione (consegna).

[Modificato da ferrari.m 11/06/2004 13.47]

cicolex
00venerdì 11 giugno 2004 14:36
In dottrina(Giannatasio)si ritiene che i beni mobili registrati di regola non possono considerarsi cose di modico valore, quale che sia la condizione economica del donante.
clatemp
00venerdì 11 giugno 2004 14:41
c. se siete bravi!
mi avete affascinato complimenti siete porprio bravi su questi argomenti di cui io non so un "h"
grazie!
lillo1
00sabato 12 giugno 2004 09:04
ancora una cosa: testimoni non interessati all'atto che significa?
posso metterci due dipendenti del comune, o devo pescare due a caso che passano per strada?
ferrari.m
00sabato 12 giugno 2004 16:21
ok per i dipendenti
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