permesso di costruire - impugnazione - legittimazione attiva

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marco panaro
00giovedì 24 giugno 2004 11:13
Tar Piemonte - Torino - Sezione I, sentenza 26/4/2004, n. 708

Sussiste la legittimazione delle ricorrenti all’impugnazione del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Torino; infatti per costante giurisprudenza ( cfr. TAR Calabria RC 1024 del 31/8/99 -TAR Lazio sezione 2 n° 1376 del 24/5/99), -la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia, che si reputa sia stata rilasciata contra legem o in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, deve essere riconosciuta in favore dei soggetti che vantino un interesse specifico ad opporvisi; pertanto, il detto interesse deve essere ritenuto sussistente ove esista uno stabile collegamento tra il soggetto agente e la zona incisa dal provvedimento; la legittimazione del terzo al ricorso contro il titolo edilizio che si assume illegittimo è data dallo stabile collegamento tra lo stesso terzo ricorrente e la zona interessata dall'attività edilizia assentita con la concessione edilizia impugnata.

Nel caso di specie il collegamento tra i ricorrenti e l’intervento relativo alla concessione impugnata è rappresentato dalla vicinanza dell’immobile dei ricorrenti, con l’area oggetto dell’intervento. Il manufatto realizzato infatti posto in località prossima all’abitazione degli interessati, che hanno pertanto interesse a contestare la legittimità dell’assenso comunale all’edificazione.
marco panaro
00mercoledì 2 maggio 2007 11:43
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), sent. 644/2007
L'art.11 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per richiederlo.

La giurisprudenza ha in proposito chiarito che, in caso di contitolarità del suddetto diritto reale, il permesso di costruire può essere richiesto anche da uno dei comproprietari, con salvezza dei diritti dei terzi e, quindi, al medesimo l’autorizzazione edificatoria può essere legittimamente rilasciata, a condizione che non determini un evidente contrasto con il diritto degli altri comproprietari non richiedenti il titolo edilizio (Cons.St., Sez.V, 20 settembre 2001, n.4972; VI, 26 aprile 2005, n.1874; TAR Campania, 29 ottobre 2003, n.13165; TAR Friuli, 19 maggio 1993, n.225;TAR Veneto, 10 agosto 1988, n. 827).
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