procedure concorsuali di promozione dei lavoratori disposte dal datore di lavoro

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marco panaro
00lunedì 27 febbraio 2006 19:46
Cassazione Sezione Lavoro n. 3039 del 13 febbraio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Renzis

Nel caso di procedure concorsuali di promozione dei lavoratori disposte dal datore di lavoro, al quale sia riservata la valutazione comparativa, sia pure discrezionale, di determinati requisiti, il dipendente è titolare di un diritto soggettivo al compimento effettivo e corretto delle operazioni valutative e comparative della sua posizione rispetto a quelle degli altri scrutinati. L’adempimento del datore di lavoro al corrispondente obbligo deve ritenersi non provato quando l’assegnazione dei punteggi discrezionali risulti non motivata, né siano successivamente manifestate le ragioni delle diverse quantificazioni, con la conseguenza del diritto al risarcimento del danno per il dipendente pretermesso, ove da questo sia fornita la prova della sussistenza di un nesso causale tra la sua mancata promozione e l’inadempimento del datore di lavoro.

D’altro canto il datore di lavoro, nel compimento delle operazioni selettive, deve attenersi alle regole fondamentali della correttezza e della buona fede, che si traducono nell’obbligo di imparzialità della stima comparativa; mentre non è consentito al giudice di sostituirsi nell’attività valutativa dell’imprenditore, specificamente nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, poiché ciò si tradurrebbe in una lesione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. Tuttavia l’intervento giudiziario può legittimamente spiegarsi quando l’esercizio del potere dell’imprenditore appaia affetto da manifesta inadeguatezza o irragionevolezza, quando cioè il giudizio del datore di lavoro, più che discrezionale, si manifesta arbitrario, come, ad esempio, può accadere quando si evidenzi un palese salto logico fra il giudizio comparativo e gli elementi che dovrebbero sorreggere detto giudizio. In tema di controllo giurisdizionale delle scelte compiute dal datore di lavoro ai fini della promozione dei dipendenti secondo la disciplina contrattuale (o secondo quella dettata da parte dello stesso imprenditore con atto di “autodelimitazione” dei propri poteri), grava sul lavoratore, che assuma la violazione delle norme comportamentali, l’onere di provare l’esistenza di tale obbligo che si lamenta inadempiuto, mentre il datore di lavoro è onerato della dimostrazione della conformità delle operazioni di scelta alle norme suddette, nonché al principio di correttezza
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