proroga carta di identità - dl 112/2008

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lillo1
00martedì 3 agosto 2010 13:22
Pubblicata la circolare n. 23/2010: “Emissione di nuove
carte di identità in sostituzione di quelle prorogate”

pare che le autorità di frontiera di molti Paesi esteri non riconoscano la validità della carta di identità prorogata con il timbro apposto ai sensi della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del d.l. 25.06.2008, n. 112, con grande giubilio dei poveri cittadini ignari, che convinti di partire per le vacanze o di rientrare dalle stesse, si ritrovano bloccati ai nastri di partenza.

il Ministero dell’interno ha pertanto emanato la circolare 23/2010, che autorizza, o meglio ancora consiglia, la sostituzione della carta da prorogare o già prorogata, ai cittadini che intendono recarsi all'estero e che possiedono una carta scaduta ma prorogabile o già prorogata tramite apposizione dell’apposito timbro di convalida.
in pratica, quindi, il rifacimento della carta di identità dopo i 5 anni, anche se non smarrita o deteriorata, è non solo legittimo ma anzi consigliato.
come dire... anche questo tentativo di alleggerire un po' la burocrazia, sta fallendo miseramente... [SM=g27825]

in merito ai diritti esigibili, il ministero fa presente che in tutti i casi in cui viene rilasciata una carta di identità a chi ne possieda una ancora valida, non si tratta mai di duplicato, ma di una "NUOVA CARTA". non è quindi legittimo richiedere il pagamento del doppio diritto che l’art. 291, ultimo comma del R.d. 6 maggio 1940, n. 635, prevede solo per il rilascio di un duplicato della carta di identità richiesto in caso di smarrimento.
In nessun caso la nuova carta di identità può essere definita un “duplicato”, per cui il doppio diritto non può trovare applicazione.


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